PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abrogazioni).

      1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogata.
      2. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

Art. 2.
(Reviviscenza di norme).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, come da ultimo modificate dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 3.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di collegamento fra liste e candidati e di formazione delle coalizioni).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ai sensi di quanto stabilito

 

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dall'articolo 2 della presente legge, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma dell'articolo 14 è inserito il seguente:

      «Qualora due o più partiti o gruppi politici intendano presentare in una o più circoscrizioni liste collegate alle medesime candidature nei collegi uninominali, essi devono depositare congiuntamente il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere tali candidature. I partiti e i gruppi politici che presentano congiuntamente contrassegni per le candidature uninominali si intendono formare una coalizione. Ciascun partito o gruppo politico non può fare parte di più di una coalizione»;

          b) al quarto comma dell'articolo 14, le parole: «Ai fini di cui al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al quarto comma»;

          c) il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, deve indicare, quale contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome nella scheda elettorale, il contrassegno o i contrassegni depositati dalla coalizione di partiti o gruppi politici ai sensi del secondo comma dell'articolo 14»;

          d) dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 è inserito il seguente: «L'Ufficio centrale circoscrizionale procede altresì al collegamento d'ufficio qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano fra quelli depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo 14; in tale caso il collegamento è effettuato con tutte le liste presentate nella circoscrizione dai partiti facenti parte della coalizione che ha depositato il contrassegno per la candidatura nel collegio uninominale».

 

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Art. 4.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in materia di predisposizione delle schede e dei manifesti elettorali).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 2) dell'articolo 24 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, i contrassegni delle liste collegate sono riportati nelle schede e nei manifesti in spazi immediatamente contigui; a tale fine l'ufficio centrale circoscrizionale procede a un primo sorteggio nel quale ciascun gruppo di liste collegate al medesimo candidato è considerato come un'unica lista; stabilito l'ordine spettante a tale gruppo di liste nelle schede e nel manifesto, l'ufficio procede a un nuovo sorteggio tra le liste facenti parte di ciascun gruppo per stabilire l'ordine con cui esse sono riportate in successione nelle schede e nel manifesto. Nei manifesti elettorali sotto il contrassegno di ciascuna lista collegata a un candidato nel collegio uninominale è riportato, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato uninominale collegato»;

          b) al secondo comma dell'articolo 31 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di collegamento di una lista con un candidato nel collegio uninominale, nella scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale alla sinistra del contrassegno della lista sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato nel collegio uninominale, alla sinistra del contrassegno di ciascuna lista collegata sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale. Il contrassegno della lista con i nomi dei

 

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relativi candidati e il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato sono riportati nella scheda all'interno dello stesso rettangolo».

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.